Interventi agevolati

Gli incentivi fiscali connessi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico sono stati prorogati fino al 2010 1.

Gli interventi per i quali si può richiedere l’agevolazione sottoforma di detrazione IRPEF o IRES sono indicati nelle pagine seguenti (campo E3 della dichiarazione ENEA).

Riqualificazione energetica

Con "Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti" 1 si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato A, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.

Non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Sono interventi multipli contemporanei (pareti verticali o pareti orizzontali / inclinate, e/o infissi, e/o caldaia, etc.), da calcolare a cura di Professionista.

Requisiti per accedere alla detrazione:

l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve risultare superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato A, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.

L’asseverazione deve specificare che:

“l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008” 2

  • 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 344 – Finanziaria 2007, e s.m.i.
  • 2. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.6, comma 1 bis.

Involucri degli edifici

Con "Interventi sugli involucri degli edifici" 1 si intendono gli interventi su edifici esistenti, o su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza non superiori ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato B, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi ai valori indicati di legge del Decreto (2), non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,91 euro)

Requisiti per accedere alla detrazione:

i valori delle trasmittanze dei componenti sostituiti a seguito dell’intervento devono essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato A, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.

L’asseverazione deve riportare e specificare:
  1. una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene;
  2. che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.3

NB: per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.4

 

  • 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 345 – Finanziaria 2007, e s.m.i.
  • 2. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato B.
  • 3. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.7, comma 1 bis.
  • 4. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.7, comma 2.

Pannelli solari

Con "Installazione di pannelli solari" (1) si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,91 euro)

Requisiti per accedere alla detrazione:
  1. i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
  2. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni;
  3. i pannelli solari devono avere apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
  4. l’installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione deve essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

L’asseverazione deve riportare e specificare:
  1. che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; 
  2. che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno due anni;
  3. che i pannelli solari hanno apposita certificazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera;
  4. che l’installazione degli impianti è stata eseguita in conformità ai manuali d’installazione dei principali componenti.(2)

NB: in alternativa ai punti 1 e 3 della asseverazione, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.(3)

Dati da acquisire:
  1. superficie pannelli solari: _____ Mq
  2. tipo di pannelli (in alternativa):
    • piani
    • sottovuoto
  3. tipo installazione (in alternativa):
    • tetto piano
    • falda
    • a terra
  4. litri accumulo:____ litri
  5. acqua pannello usata per riscaldamento:
    • SI
    • NO
  6. acqua pannello usata per Acqua Calda Sanitaria (ACS)
    • SI
    • NO
  7. tipo di impianto integrato o sostituito (in alternativa):
    • boiler elettrico
    • scaldacqua a gas
    • nessuno

 

  • 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 346 – Finanziaria 2007, e s.m.i.
  • 2. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.8, comma 1.
  • 3. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.8, comma 2.

Impianti di riscaldamento

Con "Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" 1 si intendono quelli concernenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto della distribuzione.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Requisiti per accedere alla detrazione:
Per nuovi impianti a condensazione
  1. devono essere installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
  2. devono essere installate, ove tecnicamente compatibili, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
  3. per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, è obbligatorio:
    1. che sia adottato un bruciatore di tipo modulante;
    2. che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
    3. che sia installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Per nuovi impianti a pompa di calore ad alta efficienza ovvero per impianti geotermici a bassa entalpia
  1. per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, devono essere installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2009;
  2. per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, devono essere installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2010;
  3. il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) degli impianti a pompa di calore, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.

L’asseverazione deve certificare:
Per nuovi impianti a condensazione
  1. che sono installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;2
  2. che sono installate, ove tecnicamente compatibili, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. 3
  3. per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l’asseverazione certifica ulteriormente:
    1. che sia adottato un bruciatore di tipo modulante;
    2. che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
    3. che sia installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. 4
Per nuovi impianti a pompa di calore ad alta efficienza ovvero per impianti geotermici a bassa entalpia
  1. che, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2009; 5
  2. che, per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2010; 6
  3. che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. 7

Nei casi previsti alle lettere 1) e 2) degli impianti a pompa di calore, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H e all'allegato I sono ridotti del 5%. 8

NB: nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui sopra può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. 9

Dati da acquisire:
  1. Combustibile utilizzato: _______________
  2. Tipo di generatore di calore (in alternativa):
    • Caldaia a gas a condensazione
    • Caldaia a gasolio a condensazione
    • Pompa di calore
    • Generatore aria calda
    • Impianto geotermico
  3. Potenza del nuovo generatore dopo l’intervento: __________ kW
  4. Potenza del vecchio generatore prima dell’intervento: ___________ kW
  5. Integrazione con accumulo di calore e tipo:
    • nessuno
    • solare termico
    • cogenerativo
    • pompa di calore
  6. Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
    • SI
    • NO
  7. Se SI, tipologia di contabilizzazione del calore prevista:______________________
  • 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 347 – Finanziaria 2007, e s.m.i.
  • 2. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 1, lettera a).
  • 3. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 1, lettera b).
  • 4. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2.
  • 5. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-bis, lettera a-bis).
  • 6. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-bis, lettera b).
  • 7. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-bis, lettera c).
  • 8. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-ter.
  • 9. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 4.