condominio

Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. 1

  1. 1. Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 2, e s.m.i.; et Legge 23 luglio 2009, n° 99, art.

Di seguito sono indicati i casi nei quali è possibile sostituire il singolo attestato con uno analogo ma riferito a porzioni di edifici:

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