detrazione irpef 55%

Guida fiscale Agenzia delle Entrate

La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali (introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti che sostengono spese per il conseguimento di risparmio energetico.

Nelle pagine seguenti sono riportati gli adempimenti e la procedura per ottenere l'agevolazione, con le note e i riferimenti a particolari aspetti non esplicitamente citati nelle guide e nelle norme (circolari Agenzia delle Entrate, indicazioni dei soggetti coinvolti e responsabilità, etc.)

Con "Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" 1 si intendono quelli concernenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto della distribuzione.

  1. 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 347 – Finanziaria 2007, e s.m.i.

Con "Installazione di pannelli solari" (1) si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

  1. 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 346 – Finanziaria 2007, e s.m.i.

Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio sono necessari i documenti indicati di seguito.

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
 
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.

Gli incentivi fiscali connessi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico sono stati prorogati fino al 2010 1.

Gli interventi per i quali si può richiedere l’agevolazione sottoforma di detrazione IRPEF o IRES sono indicati nelle pagine seguenti (campo E3 della dichiarazione ENEA).

  1. 1. Legge 24 dicembre 2007, n° 244, art. 20 - legge finanziaria 2008.
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