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Quando serve l'Attestato di Certificazione Energetica?
Di seguito riporto una raccolta ed elaborazione delle fonti normative nazionali e lombarde in materia di obbligo di redazione dell’attestato di certificazione energetica, con indicazione delle esclusioni e alcune note esplicative.
- Sul territorio nazionale e lombardo, per gli edifici di nuova costruzione.
- Sul territorio lombardo, per gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al 20% dell’esistente, nonché nei casi di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti. L’attestato di certificazione energetica deve essere riferito:
- a. all’intero edificio esistente comprensivo dell’ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;
- b. all’ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato.
- Sul territorio nazionale, ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.
- Sul territorio lombardo, per la ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di climatizzazione o di riscaldamento è asservito.
- Sul territorio nazionale, per la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.
- Sul territorio lombardo, per la demolizione e ricostruzione in ristrutturazione di edifici esistenti.
- Sul territorio nazionale e lombardo, per trasferimento a titolo oneroso (vendita o affitto) di interi immobili o singole unità immobiliari. In caso di vendita l’attestato è allegato all’atto di trasferimento; in caso di affitto l’attestato è messo a disposizione del conduttore. In entrambi i casi, l’attestato può essere in originale o in copia dichiarata dal proprietario come conforme all’originale.
- Sul territorio lombardo, nel caso di contratti di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi contratti nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
- Sul territorio lombardo, per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1.000 metri quadrati.
- Sul territorio nazionale e lombardo, per l’accesso agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
- Sul territorio nazionale e lombardo, per i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico.
- Sul territorio lombardo, in caso di nuovo o rinnovato contratto Servizio Energia o Servizio Energia “Plus”, relativi ad edifici pubblici o privati. L’aggiudicatario del servizio deve dotare l’edificio di attestato di certificazione energetica entro i primi 6 (sei) mesi di vigenza contrattuale.
- Sul territorio nazionale e lombardo, qualora l’edificio o unità immobiliare sia già dotato di un attestato di certificazione energetica, ad ogni intervento (“di ristrutturazione” nella norma nazionale) che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
- Sul territorio lombardo, qualora l’edificio o unità immobiliare sia già dotato di un attestato di certificazione energetica, ad ogni cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
Nota (3)
Nota (4)
Nota (5)
Nota (6)
Nota (7)
Nota (10)
Nota (11)
Nota (16)
Nota (19)
- 1. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Con Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 6, comma 1)
- 2. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.1)
- 3. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.1)
- 4. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 3, comma 2, lettera a, punto 1)
- 5. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.1)
- 6. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 3, comma 2, lettera a, punto 2)
- 7. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.1)
- 8. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 6, comma 1-bis, 3 e 4)
- 9. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.2, lettera f, g, et art. 9.3)
- 10. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.2, lettera g)
- 11. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.2, lettera b)
- 12. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 6, comma 1-ter)
- 13. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.2, lettera c)
- 14. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 6, comma 1-quat)
- 15. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.2, lettera e)
- 16. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 9.2, lettera d)
- 17. (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, coord. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, art. 6, comma 5)
- 18. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 10.4)
- 19. (Deliberazione Regione Lombardia n° VIII / 008745, del 22 dicembre 2008, art. 10.4)