Aspetti condominiali.
Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. 1
L'inquilino di un condominio che ha necessità dell'attestato di certificazione energetica del proprio appartamento, può utilizzare l'attestato realizzato per l'intero condominio solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- il condominio deve avere un impianto termico comune, cioè centralizzato;
- la certificazione condominiale esistente deve comprendere anche l'appartamento del condomino richiedente.
- 1. Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 2, e s.m.i.; et Legge 23 luglio 2009, n° 99, art. 27, comma 22