Impianti di riscaldamento
Con "Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" 1 si intendono quelli concernenti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto della distribuzione.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)
Requisiti per accedere alla detrazione:
Per nuovi impianti a condensazione
- devono essere installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- devono essere installate, ove tecnicamente compatibili, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
- per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, è obbligatorio:
- che sia adottato un bruciatore di tipo modulante;
- che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
- che sia installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
Per nuovi impianti a pompa di calore ad alta efficienza ovvero per impianti geotermici a bassa entalpia
- per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, devono essere installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2009;
- per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, devono essere installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2010;
- il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.
Nei casi previsti alle lettere a) e b) degli impianti a pompa di calore, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%.
L’asseverazione deve certificare:
Per nuovi impianti a condensazione
- che sono installati generatori di calore a condensazione ad aria o ad acqua con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;2
- che sono installate, ove tecnicamente compatibili, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. 3
- per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l’asseverazione certifica ulteriormente:
- che sia adottato un bruciatore di tipo modulante;
- che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
- che sia installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. 4
Per nuovi impianti a pompa di calore ad alta efficienza ovvero per impianti geotermici a bassa entalpia
- che, per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2009; 5
- che, per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009, e riferiti all’anno 2010; 6
- che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. 7
Nei casi previsti alle lettere 1) e 2) degli impianti a pompa di calore, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H e all'allegato I sono ridotti del 5%. 8
NB: nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione di cui sopra può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. 9
Dati da acquisire:
- Combustibile utilizzato: _______________
- Tipo di generatore di calore (in alternativa):
- Caldaia a gas a condensazione
- Caldaia a gasolio a condensazione
- Pompa di calore
- Generatore aria calda
- Impianto geotermico
- Potenza del nuovo generatore dopo l’intervento: __________ kW
- Potenza del vecchio generatore prima dell’intervento: ___________ kW
- Integrazione con accumulo di calore e tipo:
- nessuno
- solare termico
- cogenerativo
- pompa di calore
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore
- SI
- NO
- Se SI, tipologia di contabilizzazione del calore prevista:______________________
- 1. Legge 27 dicembre 2006, n° 296, art. 1, comma 347 – Finanziaria 2007, e s.m.i.
- 2. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 1, lettera a).
- 3. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 1, lettera b).
- 4. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2.
- 5. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-bis, lettera a-bis).
- 6. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-bis, lettera b).
- 7. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-bis, lettera c).
- 8. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 2-ter.
- 9. D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”), art.9, comma 4.