Riqualificazione energetica
Con "Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti" 1 si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato A, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.
Non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
Sono interventi multipli contemporanei (pareti verticali o pareti orizzontali / inclinate, e/o infissi, e/o caldaia, etc.), da calcolare a cura di Professionista.
Requisiti per accedere alla detrazione:
l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve risultare superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, Allegato A, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.
L’asseverazione deve specificare che:
“l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008” 2